Saggi Storici sui Tarocchi di Andrea Vitali

Saggi dei Soci e Saggi Ospiti

De Ludo in Statutis

Collazione di Statuti sul Gioco

 

Andrea Vitali, ottobre 2011

 

 

Riportiamo di seguito le regolamentazioni sui giochi permessi e proibiti presenti in antichi Statuti italiani, da noi già presentate in ordine sparso in diversi saggi.

 

Poiché nei documenti appaiono più volte nomi di giochi come alea, taxillos, zara, sozo, tabula e altri, si ritiene necessario fornire alcune informazioni in proposito. Lo faremo ricorrendo ad alcuni passi dell’articolo Il Giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV di Ludovico Zdekauer. Ovviamente poiché quanto riportato esula dal nostro principale interesse (Ludus Triumphorum Tarocchi), risulta estranea ogni pretesa di completezza informativa. Lo stesso dicasi al riguardo della consistenza documentaria  il cui fine è esclusivamente quello di fornire esempi esplicativi. 


“Mentre alea in lingua romana significa il dado di sei lati, puntato dal N.° 1 finoal N.° 6; poi si prese nel senso più largo di giuoco di dadi, in generale; e finalmente in quello di ogni giuoco di fortuna; questa parola negli statuti italiani serve, per significare un giuoco, in cui si adoperavano pedine, e dadi sopra un tavoliere. Questo è il cosìdetto ludus tabularum. La pa­rola alea, e tabula, diventano sinonimi; e il Petrarca ancora, benché fosse sommo conoscitore dell'idioma, fa uso della parola alea, per significare il giuoco delle tavole (De remed. utriusque fort. Dial. 26. De ludo aleae et calculorum).  Il modo, in cui la parola alea perdette il suo significato antico, ed acquistò quello del giuoco di tavole, si spiega con que­sto, che essa già di buon ora venne presa nel senso dello scacchiere; e così facilmente poté di poi essere adoperata, per significare un giuoco in cui il tavoliere era essenziale. Mentre dunque alea perdette il suo senso antico, la lingua formò una parola nuova per il dado puntato, di sei lati. Questa paro­la è taxillus. Taxillus, invece non è che un diminutivo della parola latina talus, che non significa il dado, ma l'ossetto, nella sua forma naturale, come proviene dal piede posteriore degli agnelli. Soltanto gli umanisti levarono via questa confusione, ed il merito si deve a Celio Calcagnini, il famoso precursore di Copernico, il quale nel suo scritto "de talorum tesserarum et calcolorum ludis" (Opera, Basilea, 1544, pp. 286-301) chiarì i fatti. 

 

I due gruppi principali del giuoco di fortuna nel medio evo sono adunque il giuoco de' dadi, e quello delle tavole. Il tipo del primo è il giuoco a zara. Questo è il suo vero nome. Siena, Reg. d. Podestà 1306. f. 235 v. (Condennagioni) “invenit ludere azardum sive a zara”. Novelllno 5: “gio­care a zara” Siena Volgarizzam. 1310. Dist. V, f.409 R. La parola Italiana genuina, (Dietz. I. c. “das aechte ital. Wort”) è mascolina: zaro. Oltre i Poeti del primo secolo, II, 255, lo confermano Antonio da Ferrara (1340) cap. I, st. 142: “di non giocare at gioco dello zaro”, poi il plurale: zari, usato da Jacopo della Lana, nel Comm. al Purgat: VI, 1; finalmente la forma latinizzata: zarum. Anche l'altra osservazione del Dietz, cioè che il d fosse aggiunto, forse sotto l'influenza francese, si conferma; la forma rinforzata: “zarrum” è tarda, e nata dalle forme medie di zardumad zardumad azzardum. In diversi statuti trovo usata la pa­rola “a sanzo”, sinonima a quella di zara. Bisogna distinguere bene il sanso dal sozo (susum, san­cium).


Dagli statuti pertanto risulta questo, che il giuoco della zara si giocava con 3 dadi, e generalmente senza tavoliero, sopra un banco od un piano qualunque, liscio; e che, durante il giuoco, secondo certe combinazioni, la parola azar, veniva proferita dal giuocatori stessi. Non meno numerose, che le variazioni del giuoco dei dadi, sono quelle del giuoco di tavole. Esso si distingue da quello, perché vi si adoperano le pedine e lo scacchiere, sopra di cui ora si gettano i tre dadi. La parola tabula non significa lo scacchiere, ma la pedina: lo scacchiera si chiama tabulerium. È ovvia la disposizione degli statuti, che si debba giocare con tutte le tavole (cum omnibus tabulis), il che vuol dire con trenta tavole (cum triginta tabulis). Ce ne furono molti [di giocare a tavole], e fra loro taluni di somma antichità, come lo sbaraglio, e lo sbaraglino, la buffa, già in dis­uso nel sec. XVI, l'Imperiale, che ritorna in modo strano nel giuoco dei tarocchi, il Minoretum ed altri. Ma finora non si distin­sero accuratamente le due specie'di giuochi, cioè quelli che si fanno con dadi, soltanto, come fa la zara, ed il suzum, da quelli, in cui entrano anche le tavole. Nullostante ci riesce con aiuto degli statuti, a determinare quali fossero almeno i modi più in uso, così dell'una, come dell'altra specie.


Quello che già da queste indicazioni risulta, sia che il giuoco principale del medio evo, la zara, sia una creazione tutta sua, sconosciuta all'antichità romana, e che andò quasi completa­mente perduta, quando, dal quattrocento in poi cominciarono a prevalere i giuochi di carte o naibi. Tale fatto viene confermato dalla denominazione zara, e dalla leggenda, riferita già da Guglielmo Tyrio, secondo la quale esso giuoco fosse stato in­ventato verso l'anno 1200 dagli incrociatori, vicino ad un castello arabo, Azar, da cui prese il nome. Benchè dunque la filologia moderna si opponga ad una derivazione della parola zara dall'arabo, consta nulladimeno che questo giuoco fu sempre ritenuto d'origine araba. Sul giuoco delle tavole romane regna grande incertezza.  


Ora si tratta di vedere, quanto si sia conservato del costu­me e diritto romano negli usi e nelle leggi del sec. XIII e XIV. Tutti sanno che i divieti del giuoco d'azzardo a Roma non valevano alle Saturnalia. Questo costume si è conservato nel permesso, generale ed illimitato, di giuocare agli ultimi giorni del mese di Dicembre, e specialmente a Natale. Questo permesso si trova negli statuti di tutte le città d'Ita­lia, specialmente nel sec. XIII a XIV; esso è trapassato finanche nei piccoli comuni più discosti, ed in molti casi si è conservato fino in tempi più bassi, cioè nel sec. XV e XVI. Gli eruditi del cinquecento sapevano che quest’uso derivò dall’antichità: “il giuocare la notte negli ultimi giorni di dicembre”, dice Girolamo Bargagli, - il Materiale Intronato - (Dialogo dei giuochi Sanesi che nelle vegghie si usano di fare, Siena, 1572) “è antica usanza”; e noi possiamo aggiungere, ch’essa si trova ancora oggi in diversi paesi d’Italia. Naturalmente con tutto ciò non si vuol dire, che il giuoco non fosse permesso anche in altri giorni, oltre a Natale. Anzi quasi ogni città lo permette nella festa di certi santi locali, perché esse feste erano i giorni della fiera; e questi lo fecero nella previdenza che tal permesso sarà una grande attrattiva per i forestieri e che infine il guadagno resterà al paese. Il permesso in simile uso diventa un eccitamento ed un privilegio” 1.



                                                                                         DOCUMENTA


Gli Statuti di Viterbo del sec. XIII riportano alla Rubrica 99 la condanna per chi giocava nelle taverne o in altro luogo in cui si vendeva vino a bicchiere o in altra forma. Era vietato giocare sia di giorno che di notte e prima che sopraggiungesse la notte e il giorno: praticamente sempre. Un aspetto che qui e in altri documenti viene evidenziato era la facoltà di denunciare coloro che contravvenivano al decreto da parte di terzi, ai quali spettava il 50% della somma sequestrata, mentre il restante finiva nelle casse della Curia dato che in quel tempo Viterbo si trovava sotto il dominio temporale della Chiesa.  


De pena ludentium in taberna de die, vel de nocte, ante, vel post


Nemo de die, vel de nocte ludere audeat in taberna, vel ante, vel post, vel in aliqua alia domo ubi venditur vinum minutim, vel ad numeratum, ad aleas, vel ad taxillos, vel ad aliquem alium ludum: et qui contra fecerit puniatur in LX solidis: que pena exigi possit quocunque denuntiante: cuius pene medietas sit denuntiatoris et alia curie.

Con la Rubrica 100 si condannavano invece i tavernieri che vendevano sempre vino secondo le modalità sopra descritte, i quali non solo permettevano che si giocasse, ma addirittura che ciò avvenisse dopo il primo suono delle campane dell'Angelus.

 

Quod tabernarii non permictant aliquem ludere in taberna, et quod non substineant aliquem ludum post primama campanam  


Tabernarii, vel qui vinum vendunt, non permictant aliquem ludere in taberna aliquo ludo unde acquiratur aliquid, vel perdatur, et post primam pulsationem campane sancti Angeli aliquem non substineant, nec permictant in tabernis suis morari, nec postea recipiant venientes ad bibendum, vel comendum...


Statuta, seu Leges Pistoriensium, 1371
Specimen Statutorum Civitatis Auximatis
Ex Libro III

 

De pœna Ludentium ad ludum Azardisive Taxillorumvel alias prohibitum, R. 52


Ad ludum Azardi, vel Taxillorum, vel ad ludum tabularum, sive alearum, vel ad ludum pistarum, sive lapidum, vel cimorum laqueat....vel pilorum , vel virghentarum, vel ad alium ludum, in quo denarii, vel res aliae perderentur, vel vincerentur praeter infrascriptos casus exceptuatos ludens faciens, sive jocans in centum fol. den. pro quolibet, & vice quali ber puniatur. Tenens autem, aut receptans, aut patiens ludi, vel ludum fieri, aut lusores ad ludendum ad aliquem de praedictis ludis in domo rehabitatione, vel Possessione propria, vel conducta qualibet vice in duplum praedictae quantitatis, & paenae puniatur nisi talis in Cive loco aliquo praedictorum committerentur notificaverit nostro Potestati, vel ejus officialibus statim, &....sit expeditus, quo casu non teneatur ad paenam. Praestans vero ad aliquem ludum de praedictis aliquem denarium, vel monetam, aut pecuniam aliquam, vel aliquod pignus puniatur pro quolibet, & qualibet vice in XX. fol. den., & quod praestaverit, perdat omnino, nec super hiis audiatur in jure Tabulerium lumen taxillos, vel aliquod fimile ad aliquid praedictorum mutuans comodans, vel etiam dans per se, vel alium in XX. fol. den. pro quolibet, & vice qualibet puniatur. Excipimus a praedictis pœnis omnes, & singulas personas , quae praedicta ì, vel aliquid praedictorum commiserit in vigilia Nativitatis D. N. Jesu Christi cum tribus diebus sequentibus, in quibus Potestas, seu Vicarius possit, & valeat concederé licentiam generalem ludendi, praedicta faciendi. Item excipimus omnino ludum scaccorum, qui ex ingenio, & non ex fortuna dependet; Item ludum tabularum de totis tabulis similiter excipimus, in quibus licite ludi praestari, & receptari possit nulla praedictarum pœnarum obstante, praeterque in taberna, vel in aliquo ubi vinum venderetur, in quo sine aliqua exceptione ex praedictis omnia, & singula, & quodlibet praedictorum fieri, vel committi prohibemus expresse sub pœnis praedictis volumus, & quod de praedictis, & quidlibet praedictorum, quibus possi: accusare, denuntiare, & referre, & si voluerit, teneatur ejus nomen secretum, & si luxerit, vel aliquid comiserit ad ipsum ludum notificatum non teneat ad aliquam pœnam, siquidem retulerit, vel notificaverit eadem die, & solus....ad notitiam regiminis aliter venerit, & de talibus delictis, & quolibet eorum stetur, & credatur juramento, & dicto referentis cum uno teste fide digno, & bonae famae, etiam libere credatur, & stetur inventioni, & relationi cujusliber ufficiali birruarij vel familiariis, & omnes , & singulae dictae poenae solvant, & exigantur de facto sine omni processu, & solemnitate juris.


Negli Statuti di Crema del 1483 (63) troviamo: “Nullus ludat ad bisclaciam taxillos vel ad cartas in nundinis et si qui contrafecerit quod poena duplicetur. Ibidem. (64): Ed intelligatur bislacia ominis ludus taxillorum et cartarum: et exceptis ludis triumphorum et schachorum" e sempre dagli Statuti del 1534 (89) della stessa città veniamo a conoscenza che il gioco dei trionfi e quello dei tarocchi (1) oltre agli scacchi erano ancora permessi: "Quilibet possit ludere ad tabulas et schacos et triumphos et tarochum de die et de nocte".  


(1)  Il gioco dei Trionfi e quello dei Tarocchi erano due giochi distinti. In effetti già a iniziare dalla fine del sec. XV per tarocchi si intendeva il gioco composto dai 22 trionfi e dalle 56 carte numerali, mentre il gioco dei Trionfi prevedeva il solo utilizzo delle carte numerali e di corte. In questo gioco, con la parola Trionfo si connotava il seme di briscola. Una variante che si ipotizza essere stata importata dalla Penisola Iberica 2.


Così invece si esprimevano gli Statuti di Bergamo (Statuta Magnificae Civitatis Bergomi) del 1491 nei seguenti due Capitoli, riportati successivamente in lingua volgare dal frate Cappuccino Celestino (1):  


De pena tenentis ludum
vel ludentis in domo. Cap. CLXXI 


Si quis in domo, curia, horto, brolo, vel aliqua alia parte Civitatis, vel districtus Bergomi tenuerit ludum aleae, biselantiae, vel reginetae, sozi, santii, ochae, vel alterius cujusvis generis ludi, alea rum, vel cartarum ad tertiam, & quartam, fluxi, ronfae, vel crichae, aut alterius generis cartarum, exceptis triumphis, scachis, & tabulerio, cadat in penam libr. quinquaginta Impérial. Et intelligatur tenere ludum ut supra, sietiam inde fuerit publica vox, & fama: quae pena applicetur pro dimidia accusatori, & pro alia dimidia Com. Berg.


Se alcuno in casa, corte, horto brolo, ò in alcun altra parte della Città, ò del distretto di Bergomo, tenerà giuoco di sorte, & di ventura, come di Biselantia, di Regineta, di Sozo, di Santio, di Oca, ò di qual si voglia altra sorte di giuoco di fortuna, ò di carte, come à Terza, & Quarta, di Flusso, di Ronfa, di Crica, ò altra sorte di carte, eccetto i Trionfi, gli Scacchi, & il Tavogliere; caschi in pena di cinquanta lire imp. Et s’intenda tener giuoco, come di sopra, se di ciò farà pubblica fama, e voce, la qual pena si applichi la metà all’accusatore, l’altra alla Communità.


De pena ludentium. Cap. CLXXII 


Nullus audeat vel presumat ludere ad azzarum, nec ad aliquem ludorum predictorum de die in Civitate, vel districtu Berg., sub poena libr. duodecim Imp; & si de nocte poena duplicetur: & intelligatur ludere, si reperti fuerint habere antè vel iuxtà se discum, taxillos, vel cartas vel aliud praeparamentum ad ludendum: salvo quòd non comprehendantur in praesenti capitulo ludentes ad triumphos, ad tabulerium, & schachos, usque ad  lib. quinque Imp., in uno die. Et quòd in praedictis, & quolibet praedictorum possit Magn. D. Potestas, & ejus Judices procedere per inquisitionem, & per praesumptiones evidentes, & urgentia indicia, & repertos culpabiles ita condemnare: quarum pœnarum medietas sit Comunis Bergomi, & alia medietas accusatoris. Et vincentes teneantur ad restitutionem pro medietate perdenti, & pro alia medietate Com. Bergomi. Et quòd Comunia, & Consules locorum, Viciniarum, & Burgorum, & Consules Vilarum, & Terrarum teneantur notificare ipsos ludentes, & praestantes domos, vel loca ad ludendum, sub pęna lib. quinque Imp. Et quòd possìnt, & debeant fieri denunciae, querellae, accusae, seù conscientiae; & formari inquisitiones de praedictis infrà unum mensem post ludum; alitèr non admittantur accusationes.
 

Nissuno ardisca ne presuma di giuocare all’Azarro, ne ad alcuno de i predetti giuochi di giorno nella Città, ò nel distretto di Bergomo sotto pena di dodici lire, & di notte si raddoppij la pena. E s’intendano giuocare se saranno ritrovati haver davanti ò vicino il desco, i dadi, le carte, ò altro apparecchiamento per giuocare salvo che nō siano compresi nel presente Capitolo quelli, che giuocano alli Trionfi; allo sbaraglino, & agli scacchi; fino à cinque lire imp. in un giorno. Et in ciascuno de’ predetti possa l’Illustriss. Sig. Podestà, & i suoi Giudici procedere per inquisitione, & per presontioni evidenti, & per indicij urgenti, & condannare i colpevoli ritrovati; la metà delle quali pene sia de la Communità, l’altra dell’accusatore. [Qui mancante: E coloro che avranno vinto sono tenuti alla restituzione della metà ai perdenti e dell’altra metà alla Comunità]. Et i Communi, & i Consoli de i luoghi, delle Vicinanze, & de i Borghi, & i Consoli delle Ville siano tenuti a notificare tali giuocatori, & chi loro presta le case, ò luoghi, per giuocare, sotto pena di cinque lire imp. Et possano, & debbiano farsi le denoncie, le querele, le accuse, ò le conscienze, & formarsi l’inquisitioni de i predetti in termine d’un mese, dopò ‘l giuoco: altrimenti le accuse non si admettano.


Quòd omnes obligationes, promissiones, & contractus facti occasione ludi non valeant. 
Cap. CLXXIII 


Omnes obligationes, alienationes, promissiones,  pignorationes, contractus & distractus facti occasione dictorum ludorum ipso iure & facto sint nulli, & nullius valoris, & momenti: & praesumantur facti ipsi contractus occasione ludi, si praestator  sit famosos lusor, & eos contractus receperit per se, vel submissam personam: salvis etiam aliis probabtionibus juris.


Tutte le obligationi, alienazioni, promesse, pegni, contratti, e distratti fatti per occasione di detti giuochi, ipso iure, & facto, siano nulli; e di nessun valore. Et si presumano fatti per occasione di giuoco, se’l prestatore sarà giocatore famoso, & tali contratti havrà ricevuti per se, ò per sottomessa persona, salve anco l’altre prove della ragione.

(1) 
F. Celestino Sacerdote Capuccino, Historia Quadripartita di Bergomo et suo Territorio, nato Gentile e rinato Christiano, Parte Prima, In Bergomo, per Valerio Ventura, 1617. Capitolo V "Alcuni Statuti della Città" - De i giuocatori, p. 320.   


Negli Statuta Civitatis Ferentini (Ferentino, in provincia di Frosinone) del sec. XV, la Rubrica CXX "Quod nullus ludat ad taxillos" (c. 24r) accanto al divieto di giocare ai dadi (Item statuimus quod nullus presumat ludere ad aliquem ludum taxillorum) o a giochi d'azzardo in generale (ludere ad azardos pro velle sine pena), e con divieto assoluto di giocare all'interno delle  chiese sotto pena del doppio di quanto era previsto per gli altri casi (Et nulli liceat in aliqua ecclesia ludere ad taxillos ad penam dupli), permette di giocare dalla kalende di maggio alla fine di settembre per le vie e per le pubbliche piazze, senza incorrere in alcuna pena, a carte, a cricca, a ronfa, ai trionfi, ecc, con l'avviso di non maledire o bestemmiare Dio o i Santi (1) prevedendo in caso di contravvenzione una pena doppia di quella indicata dalla rubrica sui bestemmiatori in genere: "Adiicientes quod a kalendis mensis maii usque ad finem mensis septembris possit quilibet ludere sine pena per vias et plateas publicas ad ludum cartarum, videlicet ad criccham, ad rumpham et ad triumphos, ad spiczicum et ad ludum directum, videlicet «chi fa più giochi» tantum et non [ad alios] ludos; contrafacientes pena supradicta pu[nia]ntur. Et, quicunque maledixerit seu blasfemaverit Deo vel sanctis eius in ludo, solvat penam dupli que in statuto de blasfemationibus continetur et nihilominus solvat penam de ludo".


(1) 
Il bestemmiare dei giocatori fu uno dei tanti motivi che indusse la Chiesa a condannare i giochi di carte. In molti casi per la formulazione degli Statuti i governi laici si servirono  di religiosi come, ad esempio, a Rieti dove nel 1489 il Consiglio Comunale accolse le proposte di Frate Andrea da Faenza (l'architetto che collaborò alla edificazione di San Petronio a Bologna) per una serie di riforme riguardanti la vita civile e morale della città, fra le quali forti prese di posizione contro coloro che giocando bestemmiavano: "Item contra ludentes ad ludos vetitos et prohibitos et vendentes et retinentes cartas et taxillos ac etiam facientes illos et blasfemantes Deum et sanctos dixit et consuluit puniendos esse secundum formam statuti et reformationum civitatis Rheate" (Rieti, Archivio di Stato, Riformanze 47, 1488-1492, c. 93).

 

Il gioco negli Statuti di San Ginesio, Sarnano, Urbisaglia (Marche)


"Durante le festività natalizie questi Statuti permettono di giocare entro certi limiti di spesa (una bevuta) a giochi non permessi durante il resto dell'anno. Sono sempre proibiti i giochi d'azzardo ed espulsi i giocatori venuti da altri Comuni: a San Ginesio (IV.78, V.6 e 7), ad esempio, sono proibiti il ludus tabularum taxillorum sive cartharum, ma si può giocare al primo nella piazza del Comune, cioè sotto il controllo di tutti, ludendo aliquem scoctum, e non più (1).

 

Gli statutari sarnanesi (2), ludi crimen satis Deo detestabile et hominibus pernitiosum fore arbi­trantes, ex quo furta, caedes et blasfemiae quotidie exoriuntur, vietano i ludi alae, azardi, taxillorum, tabularum, cartarum e tutti gli altri nei quali la posta è una somma di denaro, excepto ludo scachorum, pilae, plastrellae, saltationis, iaculationis et aliis huiusmodi ludis, qui virtutis seu fortitudinis alicuius ostendendi gratia fierent (IV. 4), nei quali si possono giocare anche 10 bolognini. Tuttavia, ad ludum tabularum et triumphorum (3) ci si può giocare qualcosa da mangiare e da bere, purché il gioco avvenga pubblicamente nella piazza e nel palazzo comunale (evidente­mente all'esterno) e la somma complessiva in gioco non superi gli 8 bolognini, ed infine purché tutti partecipino alla mangiata e alla bevuta, certamente non molto ricche. Per chi contrav­viene, 10 libre di multa e 3 giorni di prigione.

 

Ad Urbisaglia (I.1, III.7) sono elencati tra i giochi proibiti, oltre il ludus azardi, taxillorum vel tabularum, il ludus alearum, ciono­rum, laquearum, piolorum et virgittarum ed altri ancora (si tratta di giochi con i birilli, con le carte, con i dadi e con le verghette); sono invece permessi gli scacchi e il ludus tabularum de totis tabulis. Tutti i giochi sono proibiti in taberna e dovunque si venda vino. Per le feste di Natale, il permesso è concesso dal Podestà" (4).


(1) 
Gli Statuti di San Ginesio risalgono al sec. XIV.
(2) Il manoscritto degli Statuti di Sarnano, che risale al 1507, raccoglie diverse rubriche già presenti in Statuti anteriori della città.
(3) A nostro avviso questa indicazione riguardante il Ludum Triumphorum è stata riportata da una rubrica già esistente in una precedente legislazione della città, da farsi risalire al più tardi alla seconda metà del sec. XV. 
(4) Questo testo è stato riportato da Dante Cecchi, Aspetti di vita cittadina, in "La Valle del Fiastra tra Antichità e Medioevo", Atti del XXIII Convegno di studi maceratesi, Abbadia di Fiastra, Tolentino, 14-15 novembre 1987, p. 500.

 

Gli Statuti di Fiume, concessi al Comune da Ferdinando I nel 1530, erano molto permissivi in quanto erano tollerati molti giochi altrove condannati, come quello delle carte, dei dadi, delle tavole, della ronfa e dei trionfi ad esclusione, assieme ad altri, della bassetta: "Liceat tamen tam in terra Flùis quam in districtu ludere ad ludum tabularum seu alearum & ad ludum cartharum ac runfe & triumphorum vel ad alium similem ludum, excepto ludo bassette..." .

 

Statuti di Saluzzo, 1480


Caput 359: De ludentìbus ad taxilloscartas et sautarellam


Item statutum est, quod qui luserit ad ludum taxillorum, cartarum, saltarelle, ad denarios argentum vel aurum, vel ad requìtum, in Saluciis vel posse, solvat bamnum omni vice de die solidorum viginti, et de nocte duplum; et qui mutuaverit denarios, taxillos, saltarellam vel cartusellas, solvat bamnum solidorum decem Viannensium. Salvo quod quilibet possit ludere ad ludum cartusellarum longum, clichum, triumphos seu almenez: et quilibet bone fame possit accusare et habeat terciam partem bamni: et quod nec potestas, nec clavarius, nec famuli curie dare possint licentiam ludendi aliquo tempore sub pena periurii et librarum decem pro quolibet et qualibet vice.

 

Statuti di Argenta (Ferrara)

 

Statuta Terrae Argentae e veteri manuscripto codice nunc primum edita, Ferrara, Ex Thipographia Camerali, 1781.

 

Regimini nostro Argente

 

In Christi nomine amen Anno eiusdem nativitatis  Millesímo Quadrigentesimo trigesimo nono Indictione secunda die VIII. menfìs novembris Retulit Laurentius de mediolano publicus bannitor communis, Argente se exequendo mandatum Dominorum de Regimine Argente publica et alta voce super predone posito, super Platea communis Argente proclamasse, et proclamationem fecisse ut infra videlicet presentibus Michaelle Zanbelo, Magnifico Ioanni de Adiolo, Otaviano de Albinis et alijs.

 

L’è comandamento per parte dello Illustre Principe ed Eccelso Signore nostro Messer Nicolò per la Dio gratia Marchese de Este &c. che l non sia veruna persona ne terriera, ne forastiera ne de che condizione voia essere o sia la quale osi over presumi Zugare a nesuno Zuogo de dati ne alle carte come al trenta per forza per mi e per ti, et alla terza et la quarta, ne a veruno altro zuogo, che per li communi Zugadori se possa dire zuogo de Bischiza alla pena de livre XXV. de Machexani da fare applicare ala camera dei prefacto, nostro Signore, et Ciascheduno puossa essere legitimo accusatore et averà la mitade della pena et sarà tenuto in credenza.

 

Die XV. Novembris 1439. Item retulit dictus Laurentius iterum et de novo suprascriptum proclama proclamasse ut supra presentibus Bartolomeo Vanchio, Iohane Silvano, et alijs (pag. 193).

 

Borsius Dux Mutine et Regij

Marcbio Estensis Rodigijque Comes &c.

 

Dilectissimi nostri

 

Volendo ed Intendendo Lo Illmo Principe et Excelentissimo nostro Signore Messer Borso Duca de Modona et de Regio Marchexe da Este Conte de Ruigo &c. ale execrabile biasteme et Villipendij che tutto el di se fanno per li selerati peccatori in disprexio dela sacratissima Religione et culto divino, et multi altri innumerabili mali et seleratissimi peccati, li quali evidenter et per experientia se cognoscono procedere per lo giocho, ha statuito et ordinato il prefacto Illustrissimo Signor nostro Cossi per parte dela soa Illustrissima Signoria se fa comandamento a ciascaduna persona terrera et forastera de che condictione stato grado et preheminentia se voglia essere over sia che non ossino ne presumano a zugare over fare zugare in alcuno luoco publico over privato in ascoxo over in palexe in la terra de Argenta et suo destrecto ad alcuno zuogo de dato como è al sozo ocha badalasso bolognexe over altro zuogo de dati. Et eziandio a similli zochi de cartecelle ala terza ala quarta, Ale trenta per forza a damene, Una over doe, o a tre et cavallo overo altra carta ali falcinelli ala carta de dueto, al spiciga, ne altri zoghi che se possano dire de beschizo (1), che per li Vari giocatori et baratieri se fosse Uxato per lo passato et per lo advenire se trovasse nella loro malignitade et fraude et contrafare sotto alcuna coperta ala presente crida, Et per lo simile che ossi overo presumi per alcuno modo directe vel indirecte biastemare lo omnipotente Dio et la soa gloriosissima Madre Sancta Maria, ne alcuno Sancto. Ala pena per ciascaduno che giogasse como e dicto over biastemasse o Dio over nostra donna de libre dodece March., et de ciascaduno Sancto libre sey March. et per ciascaduna volta contrafacesse ala presente Cride, Et altra de questo a restituire dicti giogaturi a qualuncha avesse perduto tutto quello che per cagione de alcuno de dicti giochi quilli tali giogatori Uno over piu che fosseno avesseno Vinto. Intendendo tale restitutione se facia a quello avesse perduto, se lui prima lo notifichera et non altramente, La quale pena et restitutione debano avere pagato et fare fra el termene de di diece, dal di sarrano condenati, Et se per altra persona fosse notifficato dicti giogatori, li dicti danari perduti se debiano ipso facto consignare per quello che avesse Vinto alla Camara del prefacto nostro signore, Et in caso che fra dicto termene non pagasse dicta condanasone siano constretti realiter et personaliter, Et se dicti giogatori over biastematori non fosseno Idonei a pagare dicta pena, li sia dato passato dicto termene strapate tre di corda, Et ciascaduno che qualuncha accusarà tali giogatori possa essere legiptimo accusatore Nottifficando a ciascaduno che qualunque accusarà tali giogatori et se lui avesse zugato, serra tenuto secreto, et non serra condemnato in cossa alcuna se lui prima el notifficara como e, dicto, facendone fede per Uno testimonio fide digno havesse giochato, cun il so sacramento ghe serra creduto de ogni quantitade che lui dira quilli tali giogatori Uno over piu havere Vinto. Et per lo simile a ciascaduno accusatore de biastematori serra creduto, et serra tenuto secreto, dela quale pena la mitade Vada ala Camera del prefacto nostro Signore, et laltra mitade alo accusatore, Et che alcuna persona como e dicto in le Case dela quale proprie over conducte, over in alcuna hosteria, over taverna overo botega se zugara alli predicti giochi cadano alla pena predicta, et per lo modo antedicto a pagare como e dicto de sopra. Et Vole e comanda el prefacto nostro signore che la cognitione et Jurisdictione de procedere et condemnare per li soprascriti excessi specti et appertenga al Vicario de questa soa terra, Et per nessuno accusato possa intercedere procuratore alcuno ni altra persona Ala pena de libre Vinte March., et serra infame Et questo non obstante alcuna altra grida, et comandamento sopra de cio altre volte facto, ali quali per questo se Intenda essere spetialiter derogato.

 

Millesimo quatercentesmo sexagesimo tertio (pp. 214-216).

 

(1) beschizo = bisticcio, litigio, una conseguenza inevitabile del gioco d'azzardo.

 

Statuti di San Marino "Leges Statutae Reipubblicae Sancti Marini" 

Questi Statuti vennero pubblicati a Rimini nel 1600 "ex officina Johannis Simbenii"

Scritte in lingua latina in sei libri, queste Leges Statutae rappresentano il settimo e ultimo degli statuti comunali adottati a San Marino dal XII secolo. Le norme che riguardano il gioco d'azzardo si trovano nel Terzo Libro dal titolo Maleficiorum che articolato in 74 rubriche regola il diritto penale. Non troviamo in esse sostanziali differenze rispetto alle norme promulgate dagli altri Statuti italiani: sono vietati i giochi dei dadi e delle carte e qualsiasi altro gioco che, impostato esclusivamente sulla fortuna, comportasse vincita o perdita di denaro. Esclusi da questa lista sono i tarocchi, gli scacchi e i giochi delle tavole, che essendo basati anche sull'ingegno, erano alquanto tollerati.

 

                                                                  Statuti San Marino


 

LIBER TERTIUS

 

De poena ludentium ad aleas, vel taxillos

Rubrica LXVIII

 

NEMO audeat, vel praesumat in Terra Sancti Marini, vel eius curia, et districtu, vel prope confines dictae Terrae per unum milliare ludere ad aleas, seu cartas, nec ad aliquem ludum taxillorum in quo perdatur, vel vincatur pecunia, aut alia res, praeterquam ad taroccos, tabulas, vel scaccos, sub poena solidorum viginti pro quolibet, et qualibet vice, et eadem poena puniatur, qui ludum in domo sua acceptaveritvel ad ludum mutuaverit aleas, taxillos, vel pecunias, vel alium pro eo sive sui nomine ludere fecerit. Et quilibet possit accusare contrafacientem, et  teneatur secreto, et habeat tertiam partem poenae, et ei credatur cum iuramento, et uno teste fidedigno. 

 

Gli Statuti del XVI secolo di Calamecca, Crespole, Lanciole e Piteglio

 

Da: Roberto Barducci (a cura di), La vita nei castelli. Gli statuti del XVI secolo di Calamecca, Crespole, Lanciole e PiteglioVolume 3 della Collana di studi sulla montagna pistoiese, Comune di Piteglio, 2001

 

"Nissuno di qualsiasi grado o conditione, tanto terrazzano, quanto forestieri, sia ardito di giucare a carte, o dadi, drento le mura della nostra terra, tanto nell’osteria, quanto nelle altre case di particulari, né anco per le vie o in altro luogo appresso alla terra a cinquecento passi andanti" (p. 42).

 

"E che nessuno di quelli del Comune di Lanciole non possino giucare a carte, né a giuochi nessuno, sotto nessun tetto di detto castello, sotto pena di lire cinque per ciascheduno, et ciascheduna volta, la metà al Comune et l’altra metà all’accusatore, eccetto tre dì inanzi et tre di adreto alla nostra festa di Santo Bartolomeo" (p. 48).

 

Lo Statuto dell’Isola del Giglio dell’anno 1558

 

Silvio Pucci (a cura), Lo Statuto dell’Isola del Giglio dell’anno 1558, Volume 30 di Documentazione di storia, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali dell'Università degli studi di Siena, 1999.

 

Dela pena di chi ioca a zara. C. XXIIII

 

"Item statuimo et ordinamo che niuna perasona non possa né debia iocare a zara né ad alcuno ioco di dadi né carte. Et chi contrafacesse paghi di pena per ogni volta soldi XX. Et qualunque persona ricettasse in casa li detti iochi, paghi per ogni volta el doppio dela detta pena, et ogni persona lo possa accusare..."  (p. XLII)

 

Dall'Atto Istitutivo del Monte di Pietà di Bovolone (Verona)

 

L'atto, datato sabato 24 agosto 1538, si trova nell'Archivio di Stato di Verona, Mensa Vescovile, rotolo n. 16.

 

Primo, che persona niuna, sia de che grado et condition esser si voglia, non ardisca o presumi biastemar né altramente vituperar el nome del Nostro Signor Idio et de la gloriosa vergine Maria et sancti o sancte alcuno...

 

item che non sia persona alcuna che ardisca o presumi lavorar né far lavorar in giorno di festa comandata...

Item che non sia persona alcuna... che ardisca o presumi zugar né far zugar né in in publico né in secreto a carte terochi o dadi de sorte alcuna...

Item che non sia persona alcuna... che ardisca né presumi sonar né far sonar con privi et altri instrumenti per far ballar in Bovolon et suo distretto... 

 

Statuti di Casa Savoia

 

Una regola che venne istituita fin dal primo momento in cui apparvero le carte fu la proibizione di giocare davanti alle chiese e ai conventi, oltre che alle case dei frati o dei parroci. In questa proibizione vennero compresi anche altri numerosi giochi come esplicita questo editto piemontese del sec. XVII tratto da Editti Antichi, e Nuovi de’ Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia (Torino, Bartolomeo Zappata, 1681, p. 262).

 

Parte Terza - Libro I

 

“Inoltre inibiamo à ciascuna persona di qualunque stato, grado, e conditione si sia di far serenate, dir parole dishoneste, ballare, suonare con ogni sorte d’instromenti, cantare, né bestemmiare, giuocare alle carte, tarochi, dadi, balla, ballone, paramigli, biglie, rubattine, palletti, né à qualsivoglia altro, etiandio impensato, avanti la Chiesa, e Case delli detti Monasteri, etc”. Dato in Rivoli, li 4 di luglio 1654. C. Emanuel (Carlo Emanuele II)

 

Casi isolati di condanna del gioco dei Trionfi si ebbero ad Assisi con un bando pubblico del 1470 3 e a Padova da un sermone che il predicatore leccese Roberto Caracciolo tenne nel 1455 4. 5.

 

Note

 

1. Ludovico Zdekauer, Il Giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV in “Archivio Storico Italiano” a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana, dell’Umbria e delle Marche”, Tomo XVIII, Anno 1886, Quarta Serie, pp. 23 e sgg.

2. Si veda Trionfi, Trionfini e Trionfetti.

3. Si veda Trionfi Permessi, Trionfi Proibiti.

4. Si veda Laudabiles et Vituperabiles.

5. Per conoscere la posizione della Chiesa verso il gioco delle carte si vedano Il Gioco delle Carte e l'Azzardo e San Bernardino e le Carte da Gioco.

Ulteriori documenti al sito in lingua inglese www.trionfi.com al link http://trionfi.com/0/e/36/  

 

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